Art.1 Costituzione e sede
E' costituita l'Associazione di volontariato
denominata "COORDINAMENTO NAZIONALE DANNEGGIATI DA
VACCINO" o “CONDAV”.
L’organizzazione è costituita in conformità al
dettato della legge 266/91, che le attribuisce la
qualificazione di “ Organizzazione di volontariato
”.
“I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono
ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e
democrazia che consentono l’effettiva partecipazione
della compagine associativa alla vita
dell’organizzazione stessa.”
La sede dell'Associazione è in Sabbioneta (MN), via
Borgofreddo n° 38 e potrà essere trasferita per
semplice decisione del Consiglio Direttivo, il quale
potrà anche deliberare l'apertura di sedi
periferiche.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione è retta dal presente statuto.
Art.2 Finalità
L'Associazione si propone di:
a) impegnarsi a garantire una speciale tutela delle
persone portatrici di handicap post-vaccinico;
b) promuovere uguali diritti per i portatori di
handicap post-vaccinico;
c) richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica,
del Parlamento e del Governo sui reali bisogni dei
portatori di handicap post-vaccinico; a tal fine
l'Associazione mantiene gli opportuni contatti con
gli organi delle Amministrazioni centrali, regionali
e locali italiane ed estere e con tutte le
strutture, anche private, interessate;
d) svolgere ogni attività considerata utile per la
soluzione dei problemi connessi ai danni da vaccino
e alla prevenzione degli stessi;
e) mobilitare l'interesse del pubblico sulla
questione della prevenzione e della tutela dei
danneggiati da vaccino;
f) fornire sempre, a chiunque ne faccia richiesta,
tutte le informazioni acquisite sui danni da
vaccino;
g) svolgere attività di informazione diffondendo,
anche in qualità di editore, articoli e/o
pubblicazioni in qualità di editore. Potrà
organizzare conferenze, seminari, incontri, anche
sui media, sui temi inerenti l’attività associativa.
h) l'Associazione non ha per oggetto principale ed
esclusivo l'esercizio di attività commerciali;
i) l'Associazione non ha scopo di lucro e non può
distribuire utili.
j) partecipare ad attività formativa e svolgere
attività propositiva e consultiva anche riguardo ai
problemi di ordine morale e giuridico che la nuova
scienza e tecnologia medica pongono.
k) è fatto divieto all'Associazione, di svolgere
attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse e alle
attività commerciali marginali.
Art.3 Principi
In conformità ai principi riportati in questo atto e
per il rispetto di essi, l'Associazione riconosce in
particolare a tutti i suoi membri, come a tutte
quelle persone con le quali collaborerà, il diritto
inalienabile di perseguire il pieno sviluppo della
propria personalità secondo le convinzioni della
propria coscienza.
Art.4 Collaborazione con altri organismi
Nello spirito del proprio statuto, l'Associazione
intende stabilire con le Autorità Nazionali dei
paesi in cui opera, con le Organizzazioni Nazionali
ed Internazionali operanti nello stesso territorio,
una cordiale e franca collaborazione, nel rispetto
della sovranità nazionale e secondo i principi della
Cooperazione Internazionale definiti dalla Carta
delle Nazioni Unite.
Eventuali Convenzioni con altri Enti e soggetti sono
deliberate dal Consiglio Direttivo, anche su
proposta del Presidente o di un decimo dei Soci, e
sono sottoposte a ratifica dell’Assemblea.
Art.5 Impegni
L'Associazione e suoi membri si obbligano a:
a) perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale;
b) escludere dalle loro attività qualsiasi volontà
di imporre ideologie.
Art. 6 Requisiti dei soci
Sono soci dell'Associazione persone fisiche,
maggiorenni, gli Enti, i gruppi e le Associazioni
italiane e straniere aventi finalità e scopi sociali
affini che si impegnano con metodo e continuità per
lo svolgimento delle attività dell'Associazione,
allo scopo di favorire la realizzazione dei fini
sociali.
E' espressamente esclusa ogni forma di
partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 7 Diritti e doveri dei soci
I diritti e i doveri dei soci sono:
a) partecipare alle assemblee sociali, ordinarie e
straordinarie, con diritto di voto;
b) essere eletti alle cariche associative;
c) impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese
dagli Organi rappresentativi dell'Associazione
secondo le competenze statutarie;
d) versare la eventuale quota associativa annuale
deliberata dal Consiglio Direttivo;
e) essere rimborsati dalle spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata nei limiti
stabiliti da apposite delibere del Consiglio
Direttivo o dal Regolamento interno.
f) prestare la propria attività in modo volontario.
Art.8 Ammissione e dimissione dei soci
Possono essere soci sia le persone fisiche, sia
altri enti con o senza personalità giuridica
1) L'ammissione dei soci avviene su domanda degli
interessati e su presentazione da parte di almeno
due dei soci.
2) L'accettazione della domanda per l'ammissione dei
nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; le
iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui
la domanda è accolta.
3) La qualità di socio si perde:
a) per la dimissione notificata per iscritto al
Consiglio Direttivo;
b) per delibera di esclusione, ad insindacabile
decisione del Consiglio Direttivo, per inadempienza
degli impegni assunti o per accertati motivi di
incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme
ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi
che comportino nocumento all'Associazione;
c) per ritardato pagamento dell'eventuale quota
sociale per oltre due anni.
d) Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo
mese di ogni anno sociale alla revisione del libro
dei soci.
4) I soci si dividono in:
- aderenti (sono coloro che offrono la quota
associativa annuale minima)
- ordinari (sono coloro che versano la quota sociale
annua)
- sostenitori (oltre alla quota sociale versano un
contributo)
- familiari: sono familiari (genitori o figli
conviventi) di soci già iscritti, con quota sociale
ridotta.
5) Tutte le categorie di soci hanno lo stesso
diritto di voto in assemblea e possono accedere alle
cariche elettive dell’associazione.
E’ prevista l’adesione all’associazione anche da
parte di “simpatizzanti” che, pur non versando la
quota associativa prevista, condividano le idee e
gli scopi dell’Associazione stessa. I simpatizzanti
non hanno diritto di voto, ma possono partecipare
alle riunioni ed esprimere il loro parere e i loro
suggerimenti. Essi vengono registrati nel Libro dei
Simpatizzanti e da lì possono essere cancellati solo
a seguito di richiesta scritta presentata o inviata
al Consiglio Direttivo.
6) E’ altresì prevista la presenza di “Simpatizzanti
ad Honorem” (sono coloro che, su proposta del
Consiglio Direttivo o del Presidente, vengono
individuati come tali dall’Assemblea, per
particolari benemerenze verso l’Associazione). Essi,
come i “simpatizzanti”, non hanno diritto di voto né
di essere eletti o ricoprire cariche associative, ma
possono partecipare alle riunioni ed esprimere il
loro parere e i loro suggerimenti. vengono
registrati nel Libro dei Simpatizzanti sotto la voce
“Simpatizzanti ad Honorem”.
Art.9 Organi
Gli organi dell'Associazione sono:
* l'Assemblea Generale;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente e il Vicepresidente;
* i Revisori dei Conti.
* Il Segretario
Art.10 Assemblea Generale
1) L'Assemblea Generale è l'organo deliberante e
sovrano dell'Associazione.
Essa si riunisce in via ordinaria entro il 30 giugno
di ogni anno su convocazione del Presidente, per
approvare il bilancio o rendiconto annuale.
L'Assemblea può essere convocata in sede
straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti;
c) 1/10 dei suoi soci..
La convocazione è fatta mediante lettera o altri
mezzi telematici ammessi dalle leggi vigenti,
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora della riunione sia di prima che di seconda
convocazione e l'elenco delle materie da trattare,
spedita almeno dieci giorni prima dell'adunanza e
che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre
giorni prima dell'adunanza stessa.
Le richieste di convocazione straordinaria
dell'Assemblea Generale devono essere motivate.
Art.11 Modalità di voto
Ogni membro dispone di un voto all'Assemblea
Generale. Gli Enti, i Gruppi ed Associazioni, hanno
diritto ad un solo voto espresso dai loro
rappresentanti.
Un membro assente può dare mandato scritto ad un
altro membro aderente all'Associazione- che non sia
amministratore, revisore o dipendente
dell'Associazione- per rappresentarlo.
E' ammessa una sola delega per socio, fatta
eccezione per gli associati appartenenti allo stesso
nucleo familiare, che possono delegare tutti un
appartenente alla famiglia. Non è ammesso il voto
per corrispondenza.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a
scrutinio segreto se richiesto da almeno 2/3 dei
votanti. Alla votazione partecipano tutti i soci.
L'Assemblea Generale può essere convocata in luogo
diverso dalla sede sociale.
“In prima convocazione l’ assemblea ordinaria è
regolarmente costituita con la presenza della metà
più uno degli aderenti presenti in proprio o per
delega. La seconda convocazione può aver luogo nello
stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’
assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti.”
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto
obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti
o astenuti dal voto.
Art.12 Compiti dell'Assemblea Generale
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
1) in sede ordinaria:
a) delineare gli indirizzi generali dell'attività
dell'Associazione;
b) approvare il bilancio;
c) deliberare sulla relazione politica, economica e
finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
d) eleggere i Membri del Consiglio Direttivo, il
Presidente, il Vicepresidente ed i Revisori dei
Conti;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere
ordinario sottoposto alla sua approvazione dal
Consiglio Direttivo;
2) In sede straordinaria:
a) deliberare sullo scioglimento e liquidazione
dell'Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello
Statuto.
Art.13 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto:
- dal Presidente dell'Associazione;
- da almeno sei Consiglieri eletti tra i soci, di
cui un Vicepresidente;
Il Consiglio Direttivo è eletto per la durata di tre
anni.
I suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo ha la responsabilità di
assumere tutte quelle disposizioni che sono
necessarie al raggiungimento dei fini
dell'Associazione ed alla sua vita e sviluppo
secondo le direttive dell'Assemblea.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio
Direttivo può avvalersi di consulenti esterni da
esso nominati. Detti consulenti possono partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di
voto consultivo e hanno diritto al rimborso spese
effettivamente sostenute per lo svolgimento
dell’incarico.
Il Consiglio direttivo ha il compito di:
a) gestire gli affari correnti dell'Associazione;
b) approvare i programmi di intervento;
c) redigere ed approvare il bilancio dell'esercizio
precedente e la relazione politica, economica e
finanziaria entro il 31 maggio di ciascun anno;
d) convocare l'Assemblea per deliberare sul bilancio
e su ogni atto di carattere patrimoniale e
finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla
revisione del libro del Soci per accertare la
permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun
socio;
f) deliberare l'accettazione delle domande per
l'ammissione di nuovi soci o l'esclusione di nuovo
soci come previsto dall'art.8;
g) deliberare sull'adesione e partecipazione
dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e
private che interessano l'attività dell'Associazione
stessa designandone i rappresentanti;
h) stabilire l'eventuale quota di adesione
all'Associazione;
i) nominare i responsabili dei settori operativi ed
i capi progetto;
j) stipulare accordi e contratti con terzi: Governi,
Organismi, Enti Associazioni o Gruppi di
Collaborazione;
k) assumere il personale;
l) nominare il segretario;
m) proporre la nomina di “Simpatizzanti ad Honorem”.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la
presenza di almeno la metà più uno dei membri e le
delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in
caso di parità prevale il voto di chi presiede la
riunione.
La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta
mediante lettera o altri mezzi telematici previsti
dalle leggi vigenti, contenente l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora della riunione e
l'elenco delle materie da trattare spedita, a tutti
i componenti del Consiglio Direttivo, almeno otto
giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al
loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza
stessa.
Il Consiglio direttivo è comunque validamente
costituito ed è atto a deliberare anche in assenza
di suddette formalità di convocazione, qualora
fossero presenti tutti i suoi membri e tutti i
membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei
presenti, da un altro membro del Consiglio
Direttivo.
Art.14 Il Presidente
1) Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e
dura in carica un triennio e comunque fino
all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle
cariche sociali.
2) Compiti del Presidente
Il Presidente dirige l'Associazione e la
rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi e
in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della
conduzione e del buon andamento dell'Associazione.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che
impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci
che dei terzi e sovrintende in particolare
all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e
del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri
parte dei suoi compiti, in via transitoria o
permanente.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal
Vice Presidente. In mancanza anche del Vice
presidente, è sostituito dal Consigliere più
anziano, nominato da più vecchia data.
Il Presidente risponde del suo operato di fronte
all’Assemblea, che convocata in sede straordinaria,
può revocarne il mandato e eleggere un sostituto
fino al termine del triennio.
Art. 15 Segretario – Tesoriere
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e
dal Presidente, dura in carica fino al termine del
mandato del Presidente, può essere confermato.
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i
seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del
registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della
conservazione dei verbali delle riunioni degli
organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio
preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo
entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo,
che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese
di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della
contabilità dell’associazione, nonché alla
conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al
pagamento delle spese in conformità alle decisioni
del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.
Art.16 Revisore dei Conti
1) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in
numero di tre e durano in carica tre anni.
Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in
tutto o in parte fra persone estranee
all'Associazione avuto riguardo alla loro
competenza.
2) Compiti dei Revisori dei Conti
Ai Revisori dei Conti spetta, nella forma e nei
limiti d'uso, il controllo sulla gestione
amministrativa dell'Associazione. Essi devono
redigere la loro relazione all'Assemblea
relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal
Consiglio.
Art.17 Gratuità delle cariche sociali e sulle
prestazioni degli aderenti
Tutte le cariche elettive sono conferite a titolo
gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in
ragione dell’incarico.
Qualora i Revisori dei Conti siano liberi
professionisti abilitati allo svolgimento di tale
attività potranno essere retribuiti nei limiti della
tariffa professionali.
Art.18 Gruppi di Lavoro
1) I Gruppi di Lavoro sono formati dai volontari in
operazione e da uno o più Responsabili.
2) Il Responsabile o i Responsabili, vengono
nominati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
3) I Gruppi di Lavoro si dividono in:
a) Regionali.
b) Provinciali
4) In ogni Regione è prevista la presenza di
Rappresentanti Regionali che hanno il compito di
coordinare il lavoro dei vari Gruppi.
5) I Responsabili di Regione rispondono del loro
operato al Consiglio Direttivo e al Presidente.
I Gruppi di Lavoro non possono effettuare spese, né
assumere obblighi senza il preventivo consenso del
Presidente e del Segretario, o del Consiglio
Direttivo.
Art.19 Finanza e Patrimonio
1) Entrate dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalla eventuale quota d'iscrizione da versarsi
all'atto dell'ammissione all'Associazione e dalla
eventuale quota annua, nella misura fissata dal
Consiglio Direttivo;
b) da versamenti volontari di soci e non soci;
c) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, enti
Locali, Istituti di Credito, Imprese, Associazioni,
Enti in genere e privati cittadini;
d) da proventi dall'organizzazione di attività
finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale;
e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di
associati, che verranno accettati dal Consiglio
Direttivo;
f) da risultati derivanti dallo svolgimento di
attività commerciale di tipo marginale;
g) da rimborsi derivanti da convenzioni;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazione.
2) I fondi sono depositati presso l’Istituto di
Credito stabilito dal Consiglio Direttivo;
3) I beni dell’Associazione possono essere immobili,
mobili e mobili registrati; i beni immobili ed i
beni mobili registrati possono essere acquisiti
dall’Associazione e sono ad essa intestati;
eventuali beni mobili degli aderenti o di terzi
vengono acquisiti in comodato gratuito
dall’Associazione.
4) I beni immobili, mobili e mobili registrati sono
elencati nell’inventario, depositato presso la sede
dell’Associazione, e può essere consultato dagli
associati.
5) Ogni operazione finanziaria è disposta con firme
del Presidente o del Segretario-Tesoriere, congiunte
per operazioni straordinarie, disgiunte per la
gestione ordinaria.
6) E’ facoltà del Presidente e del Consiglio
Direttivo (anche disgiuntamente) disporre rimborsi
spese e/o compensi a favore di terzi che vengano
chiamati a collaborare con l’Associazione.
Art.20 Il Bilancio
Il bilancio è annuale. Il bilancio consuntivo
contiene entrate e spese relative all’anno solare.
Viene elaborato dal Segretario, che lo propone al
Consiglio Direttivo, il quale allegherà una nota
informativa sull’attività dell’anno e una previsione
relativa alle attività per l’anno successivo e lo
invierà all’Assemblea Generale per l’approvazione.
E’ facoltà del Consiglio indicare i dati salienti di
bilancio nella lettera di convocazione
dell’Assemblea. Ogni socio ha comunque diritto alla
consultazione del bilancio presso la sede sociale
nei 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria, purché validamente
costituita, provvederà all’approvazione a
maggioranza semplice dei presenti
Il Bilancio deve essere approvato entro e non oltre
sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
Art.21 Libri sociali
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,
l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze,
delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio
Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il Libro
dei Soci e dei Simpatizzanti.
I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque
ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono
fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
Art.22 Svolgimento dell’attività
a) L'attività dell'Associazione è prestata in modo
spontaneo e senza alcun fine di lucro, avvalendosi
in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti, ed è volta a perseguire l'esclusivo fine
di solidarietà sociale;
b) intrasmissibilità della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non rivalutabilità della stessa.
Art. 23 Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere
rappresentate da 1/10 dei soci all’Assemblea da uno
degli organi o da almeno dieci soci. Le relative
deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il
voto favorevole della maggioranza dei soci presenti
in seconda convocazione.
Art.24 Scioglimento e liquidazione
1) In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà
uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2) I beni che residuano dopo l’ esaurimento della
liquidazione sono devoluti alle altre organizzazioni
operanti in identico e analogo settore di
volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’
assemblea.
3) Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei
soci presenti in seconda convocazione.
Art.25 Clausola arbitrale
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza
dell'esecuzione o interpretazione del presente
Statuto e che possa formare oggetto di compromesso,
sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole
compositore che giudicherà secondo equità e senza
formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato
irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo
dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla
nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del
Tribunale di Mantova o, su richiesta degli
interessati, dal Presidente dell'Associazione. In
ogni caso il lodo dell'arbitro sarà inappellabile e
vincolante.
Art.26 Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente statuto saranno
applicate le disposizioni di legge ed i principi
generali dell'ordinamento giuridico italiano.
|