Costituzione Italiana
Art. 1.
L'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Art. 21.
Tutti hanno diritto
di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non
sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali
di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s'intende revocato e privo di ogni
effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
Art. 27.
La responsabilità
penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 42.
La proprietà è
pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.
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