Il CONDAV - Legge 238/97



Legge 25 luglio 1997 n. 238

 

 

Modifiche ed integrazioni alla L. 25 febbraio 1992 n. 210 (2), in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

 

(1)     Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174. La data del provvedimento è stata così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1997, n.175.

( Riportata al n. E/XIV).

 

Art. 1


   
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25/2/92 n. 210 (2) consiste un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177 (3), come modificata dall'art. 8 della L. 2 maggio 1984 n. 111 (3). L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

 

    2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27/5/59 n. 324 e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25/2/92 n. 210 (2), anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.


    3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla L. 25/2/92 n. 210 (2) sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'una tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

 

    4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

 

    5. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25/2/92 n. 210 (2), sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (4), e successive modificazioni, nonché al pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (4), limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta legge n.210 del 1992 (2).

 

    6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1 della L. 25/2/92 n. 210, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.


    7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal ministro della sanità con proprio decreto in misura non superiore al 50% di quello previsto ai commi 1 e 2.

 

    8. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7 si applicano limitatamente all'anno 1997. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7, valutati pari a lire 64,6 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione del fondo sanitario nazionale di parte corrente con corrispondente contenimento dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.


    9.………..
   10.………..

 

      11. Le domande già presentate al ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, che provvedono entro novanta giorni dalla data del ricevimento ad inviarle alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. 25/2/92 n. 210, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

 

     12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, le commissioni medico-ospedaliere di cui all'art. 4 della legge 25/2/92 n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 29/12/73 n. 1092.

 

     13. Alla presente legge sarà data la massima pubblicità a cura degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome tramite affissione di copia della medesima presso ogni ufficio delle prefetture e delle aziende unità sanitarie locali competenti in materia di invalidi civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle aziende unità sanitarie locali competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati all'estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonché nei locali adibiti al servizio trasfusionale. Essa sarà altresì pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

 

Art. 2


    1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 4/4/97 n. 92.


Art. 3

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.