Il CONDAV - Legge n. 177/76



 

LEGGE 29 APRILE 1976, n. 177

 

(GU n. 120 del 07/05/1976)


COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI DEL SETTORE PUBBLICO ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI. MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE STATALE E DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE PENSIONI DEGLI ISTITUTI  DI  PREVIDENZA.

 

Preambolo

 

La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato;

 

Il Presidente della Repubblica

 

PROMULGA

 

la seguente legge:

 

CAPO I COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI

 

ART.1. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

  Le pensioni ordinarie,sia normali sia privilegiate,e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili,a carico dello stato e dell'amministrazione ferroviaria,del fondo per il culto,del fondo di beneficienza e di religione della città di Roma,dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato commissariato per la emigrazione,sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2 ,3 e 4.

  La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali,ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere,della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale,del fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto,nonché delle casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del ministero del tesoro,.il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette.

 

ART.2. INDICE DELLE RETRIBUZIONI

  Con decreto del presidente della repubblica,su proposta del presidente del consiglio dei ministri di concerto con il ministro per il tesoro,sentite le organizzazioni sindacali,saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori,fissi e continuativi,dovuti con carattere di generalità per le categorie del personale in attività di servizio.

  Sino a quando non sarà determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978,sarà applicato sulle pensioni l'indice valevole per lo aggancio alla dinamica salariale del settore privato.

 

ART.3. PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI PER GLI ANNI 1976 E 1977

  Per l'anno 1976 le misure annue lorde delle pensioni di cui al precedente articolo 1 sono aumentate del 6,9 per cento,come stabilito per la perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale dall'articolo 2 del decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il ministro per il tesoro in data 29 novembre 1975.

  Per l'anno 1977, le misure annue delle pensioni saranno ulteriormente aumentate in relazione alla percentuale di variazione che sarà accertata ai sensi dello articolo 9,ultimo comma,della legge 3 giugno 1975,n.160 .

  Gli aumenti di cui ai precedenti commi non operano sulle pensioni relative a cessazioni dal servizio con effetto posteriore al 31 dicembre 1975.

 

ART.4. CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'INDICE

  Le variazioni percentuali di aumento dell'indice delle retribuzioni di cui al precedente articolo 3 sono applicate direttamente dagli uffici che amministrano le partite di pensione.

 

CAPO II TRASFERIMENTO ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.

 

ART.5. COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

  A decorrere dall'1 gennaio 1976,per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione per raggiungimento del limite di età,per infermità e per morte,nei confronti dei dipendenti statali si fa luogo alla costituzione della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,la vecchiaia ed i superstiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale,secondo le disposizioni di cui all' articolo 124 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 .

  A partire dalla stessa data,la posizione assicurativa di cui al precedente comma è costituita anche nei confronti del personale iscritto all'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e all'istituto postelegrafonici,per i casi di cessazione dal servizio che in base agli ordinamenti degli istituti stessi davano luogo alla concessione di assegni vitalizi.

  Sono abrogate tutte le disposizioni sulla concessione degli assegni vitalizi a carico del fondo di previdenza dei dipendenti statali,dell'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dell'istituto postelegrafonici.

 

ART.6. TRASFERIMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE

  Gli assegni vitalizi,liquidati o da liquidarsi,per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975,dal fondo di previdenza dei dipendenti statali,dall'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'istituto postelegrafonici,a decorrere dall'1 gennaio 1976 sono posti a carico,con l'eccezione di cui al comma seguente,del fondo sociale presso l'istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969,n.153 .

  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,i titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati,possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. l'opzione è irretrattabile.

  Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il ministro per il tesoro,saranno stabiliti i criteri e le modalità per la attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche.

  Fino a quando non sarà effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al fondo sociale,gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure,salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.

 

ART.7. DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI  BUONUSCITA

  Il primo comma dello articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1032 ,è sostituito dal seguente:

  L'iscritto al fondo di previdenza per il personale civile e militare dello stato, gestito dall'ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali,che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al fondo.

  Il primo comma dell' articolo 5 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.1032 ,è sostituito dal seguente:

  In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio,l'indennità di buonuscita,nella misura che sarebbe spettata al dipendente,compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle.

  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio con decorrenza dall'1 gennaio 1976 e successive.

 

CAPO III RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ANTERIORI ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO O DI INDENNITÀ ANALOGHE.

 

ART.8. ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DEL PERSONALE CHE NON HA FRUITO DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO O DI INDENNITÀ ANALOGHE

  Le pensioni ordinarie,sia normali sia privilegiate - escluse quelle di cui al successivo articolo 9 - e gli assegni vitalizi,temporanei e rinnovabili,a carico dello stato o dell'amministrazione ferroviaria,del fondo per il culto,del fondo di beneficienza e di religione della città di Roma,dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato commissariato per l'emigrazione,relativi a cessazione dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973,n.734 ,e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973,n.628 , 30 luglio 1973, n.477 , 30 novembre 1973,n.766 , 16 novembre 1973,n.728 , 27 dicembre 1973,n.851 e 16 febbraio 1974,n.57 ,sono maggiorate in ragione del 9 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1976 e di un ulteriore 9 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1977.

  ai fini dell'attribuzione degli aumenti percentuali di cui al precedente comma si considera la pensione annua lorda in godimento alle singole date da cui hanno avuto effetto le disposizioni di legge istitutive dell'assegno perequativo e degli altri assegni similari ivi indicati per i personali che fruiscono della quota pensionabile delle indennità mensili d'istituto e penitenziaria di cui alla legge 23 dicembre 1970,n.1054 ,le maggiorazioni percentuali previste dal presente articolo sono calcolate sul 90 per cento della pensione o assegno in godimento.

  Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel presente articolo è concessa,a decorrere dall'1 gennaio 1978,un'integrazione mensile di l.18.000 per le pensioni dirette e di l.9.000 per le pensioni di riversibilità.

  Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

  I benefici di cui ai precedenti commi spettano,nelle stesse percentuali e misure,anche alle categorie di pensionati previste dagli articoli 8 e 10 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 1970,n.1081, secondo i criteri indicati negli articoli stessi.

 

ART.9. RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI TABELLARI

  Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,numero 1092 ,sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1976 e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1977.

  Con effetto dall'1 gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 indicate nel precedente comma sono sostituite,rispettivamente,dalle tabelle a e b allegate alla presente legge.

  Le pensioni di cui al presente articolo non sono soggette alla perequazione automatica prevista dai precedenti articoli 2 e 3.

 

ART.10. ESTENSIONE DEI MIGLIORAMENTI AL PERSONALE POSTELEGRAFONICO E TELEFONICO

  Il precedente articolo 8 si applica anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali,ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere,di cui all' articolo 77 del decreto del presidente della repubblica 5 giugno 1952,n.656 , nonché ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale,di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947,n.134 ,il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.

 

ART.11. EFFETTI DEI MIGLIORAMENTI

  Gli aumenti di pensione derivanti dalla applicazione dei precedenti articoli 8 e 9 non vanno computati:

  Ai fini di quanto disposto dall' articolo 7 della legge 10 febbraio 1962,n.66 ;

  Per la determinazione del limite di reddito previsto dall' articolo 6 della legge 25 novembre 1964,n.1266 ;

 

ART.12. COLLEGAMENTO ALLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI ANTERIORI ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO ED INDENNITÀ ANALOGHE.

  Ai fini previsti dagli articoli 2 ,3 e 4 della presente legge,le pensioni di cui al precedente articolo 8 si considerano negli importi definitivamente spettanti a completamento della rivalutazione stabilita nello stesso articolo 8.

 

 

CAPO IV NUOVE NORME SULLA CONTRIBUZIONE E SULLA BASE PENSIONABILE

TITOLO I PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

 

ART.13. RITENUTE IN CONTO ENTRATE TESORO

  A decorrere dall'1 gennaio 1976,i dipendenti dello stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate tesoro del 7 per cento dell'80 per cento;

  1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;

  2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n.734 ,e degli analoghi assegni o indennità di cui alle leggi 27 ottobre 1973,n.628 , 30 luglio 1973,n.477 , 30 novembre 1973,n.766 , 16 novembre 1973,n.728 e 27 dicembre 1973, n.851 ;

  3) dell'indennità di funzione di cui al decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972,n.748 ,ed alla legge 10 dicembre 1973,n.804 ;

  4) dell'assegno personale di cui allo articolo 202 del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957,n.3 ;

  5) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959,n.324 ,e successive modificazioni ed integrazioni,compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità;

  6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.

  agli effetti del precedente comma,gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.

  a decorrere dall'1 gennaio 1976 è soppresso il secondo comma dell' articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 .

 

ART.14. CONTRIBUTI DI RISCATTO

  A decorrere dall'1 gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa,il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13,primo comma,e dall'articolo 14,secondo comma,del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092,o da altre analoghe disposizioni di legge,è elevato al 7 per cento.

  Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.

 

ART.15. BASE PENSIONABILE PERSONALE CIVILE

  L' articolo 43 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 ,è sostituito,per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore all'1 gennaio 1976,dal seguente:

  Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili,la base pensionabile,costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati,integralmente percepiti,è aumentata del 18 per cento:

a)  indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dallo articolo 47 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972,n.748 ;

b)  assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973,n.734 ,per gli impiegati civili,di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello stato;

c)  indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall' articolo 1 della legge 16 novembre 1973,n.728 ,per il personale di ruolo e non di ruolo,compreso quello operaio,della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di stato per i servizi telefonici;

d)  assegno annuo previsto dall' articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973,n.580 , convertito nella legge 30 novembre 1973,n.766,per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria,fuori ruolo ed incaricato;

e)  assegno annuo previsto dall' articolo 12 della legge 30 luglio 1973,n.477 ,per il personale ispettivo,direttivo,docente e non docente della scuola materna,elementare,secondaria ed artistica;

f)  indennità e assegno personale pensionabili previsti dall' articolo 1 della legge 27 dicembre 1973,n.851 ,per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato;

g)  assegno personale previsto dall' articolo 202 del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n.3 .

  Agli stessi fini,nessun altro assegno o indennità,anche se pensionabile,possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.

 

ART.16. BASE PENSIONABILE PERSONALE MILITARE

  L' articolo 53 del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, è sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore all'1 gennaio 1976,dal seguente:

  ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare,escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma,la base pensionabile,costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti,è aumentata del 18 per cento:

a)  indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli,prevista dall' articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n.804 ;

b)  assegno perequativo ed assegno personale pensionabile,previsti dall' articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n.628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello,nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;

c)  assegno personale previsto dallo articolo 202 del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n.3 ,applicabile al personale militare in base allo articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n.751 .

  Agli stessi fini,nessun altro assegno o indennità,anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.

  Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni,si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado.

 

ART.17. INDENNITÀ MENSILI PER SERVIZIO D'ISTITUTO E DI SERVIZIO PENITENZIARIO

  A partire dall'1 gennaio 1976 la quota pensionabile dell'indennità mensile per servizi d'istituto e dell'indennità mensile penitenziaria previste dalla legge 23 dicembre 1970, n.1054 ,e successive modificazioni,concorre ad aumentare la pensione normale o privilegiata,secondo le aliquote di pensionabilità previste dalle vigenti disposizioni.

  Nulla è innovato alla disciplina relativa al computo delle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo previste dal decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 .

 

ART.18. UFFICIALI IN AUSILIARIA

  Nei confronti degli ufficiali che,a decorrere dall'1 gennaio 1976,vengono collocati nelle posizioni di stato di cui all' articolo 55 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 ,la riliquidazione della pensione ivi prevista,si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all' articolo 16 della presente legge, dalla suddetta data, sul trattamento economico di ausiliaria va disposta la ritenuta in conto entrate tesoro di cui all'articolo 13.

 

ART.19. PERSONALE MILITARE RICHIAMATO

  Nei confronti degli ufficiali richiamati dalla posizione di ausiliaria nonché degli ufficiali,sottufficiali e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio,la riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55 e 57 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui allo articolo 16 per i casi di collocamento in congedo o in congedo assoluto disposti con decorrenza 1 gennaio 1976.dalla stessa data sul trattamento di attività di servizio va disposta la ritenuta in conto entrate tesoro di cui all' articolo 13 della presente legge.

 

ART.20. LIMITE DELLA PENSIONE

  In nessun caso la pensione può superare la base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16, aumentata degli altri assegni utili a pensione.

 

TITOLO II PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

 

ART.21. RITENUTE PER IL FONDO PENSIONI

  L' articolo 211, lettera a),del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 ,come modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1974,n.22,a decorrere dall'1 gennaio 1976 è sostituito dal seguente:

    gli iscritti al fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento:

  1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;

  2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall' articolo 47 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972,n.748 ;

  3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974,n.57 ;

  4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959,n.324 ,e successive modificazioni ed integrazioni,compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

  In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero_.

 

ART.22. BASE PENSIONABILE PER IL PERSONALE FERROVIARIO

 L’ articolo 220, primo comma, del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 ,come modificato dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1974,n.22,è sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore all'1 gennaio 1976, dal seguente:

  Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al fondo pensioni,la base pensionabile,costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti,è aumentata del 18 per cento:

a)  indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dallo articolo 47 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972,n.748 ;

b)  indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974,n.57 ;

c)  assegno personale pensionabile.

  Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennità previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile,da disposizioni di legge.

 

ART.23. CESSAZIONI DAL SERVIZIO NON ANTERIORI ALL'1 GENNAIO 1976

  Le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1974,n.22 ,non trovano applicazione nei confronti del personale ferroviario per le cessazioni dal servizio non anteriori all'1 gennaio 1976.

 

ART.24. LIMITI DELLA PENSIONE

  In nessun caso la pensione può superare la base pensionabile di cui all' articolo 22 .

 

CAPO V PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

 

ART.25. MIGLIORAMENTI PENSIONI ANTERIORI ALL'1 GENNAIO 1975

  Con decorrenza 1 gennaio 1975,l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1974 delle pensioni dirette,indirette e di riversibilità della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali,della cassa per le pensioni ai sanitari e della cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate,relative a cessazioni dal servizio anteriori all'1 gennaio 1975,è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale,di cui allo articolo 2 della legge 27 maggio 1959,n.324 ,e successive modificazioni,delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio,rispettivamente per le prime l.3.000.000, per l'eccedenza fino a l.6.000.000,e per l'ulteriore eccedenza:

  del 40,del 2m e del 13 per cento per le cessazioni anteriori all'1 luglio 1965;

  del 30,del 20 e del 10 per cento per le cessazioni dall'1 luglio 1965 al 30 giugno 1970;

  del 20,del 13 e del 7 per cento per le cessazioni dall'1 luglio 1970 al 30 giugno 1973;

  del 15,del 10 e del 3 per cento per le cessazioni dall'1 luglio 1973 al 31 dicembre 1974.

  In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore alle lire duecentomila.

  Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano,per eccesso,a multipli di lire cinquecento.

  Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Tutti i provvedimenti di variazione delle pensioni a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza sono assoggettati,dai competenti organi,al controllo successivo.

 

ART.26. MINIMI DI PENSIONE E DI CONTRIBUZIONE

  Con effetto dall'1 1976,l'importo delle pensioni dirette,indirette e di riversibilità,a carico della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali,della cassa per le pensioni ai sanitari e della cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera inferiore a lire 520.000 annue. l'importo minimo predetto è adeguato ogni anno ai sensi del precedente articolo 2 .

  Analogamente ogni anno sono adeguati,ai fini della liquidazione delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato,gli importi di l.195.000 e di l.156.000 di cui all' articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n.85 .

  Con effetto dall'1 gennaio 1976,per gli iscritti alla cassa pensioni dipendenti enti locali ed alla cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso può essere considerata inferiore a lire 400.000,aumentata dell'importo della indennità integrativa speciale di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1959,n.324 ,e successive modificazioni, l'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua percepita.

 

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

 

ART.27. DIRITTO AL TRATTAMENTO NORMALE DI QUIESCENZA

  L’articolo 42,primo comma,del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 ,è sostituito dal seguente:

  Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo.

  L'articolo 81, primo comma, del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, è sostituito dal seguente:

   la vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilità;se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purchè il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo.

 Le disposizioni di cui a commi precedenti si applicano per le cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge.

 

ART.28. SERVIZI AMMESSI A RISCATTO

  I servizi comunque prestati anteriormente all'1 giugno 1974 nelle categorie di personale di cui all' articolo 2,lettere b) e c) del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 ,sprovvisti di iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità,la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi di essa sono computati a domanda mediante riscatto,per il periodo di effettiva prestazione, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 14,secondo comma, del decreto medesimo,così come modificato dall' articolo 14 della presente legge.

 

ART.29. SOPPRESSIONE DELL'ASSEGNO DI CAROVIVERI

  A decorrere dall'1 gennaio 1976 l'assegno di caroviveri di cui all'articolo 96 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092,è soppresso.

  Gli assegni di caroviveri spettanti sulle pensioni liquidate o da liquidarsi fino al 31 dicembre 1975 continuano ad essere corrisposti aumentando la pensione del relativo importo.

 

ART.30. SUSSISTENZA E CESSAZIONE DELLE CONDIZIONI PREVISTE

  L'ultimo comma dell' articolo 86 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 ,è sostituito dal seguente:

  E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell’assegno alimentare,nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.

 

ART.31. LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE IN CASO DI MORTE DEL PENSIONATO

  All' articolo 160 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 ,sono aggiunti i seguenti commi:

   Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.

  gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla corte dei conti per il controllo successivo.

 

ART.32. TRATTAMENTO SPECIALE

  All' articolo 188 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 ,sono aggiunti i seguenti commi:

   Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.

  Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla corte dei conti per il controllo successivo.

  In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria,il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'articolo 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma.

 

ART.33. COMUNICAZIONE DEL DECRETO DI PENSIONE

  Il primo comma dell' articolo 193 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 ,è sostituito dal seguente:

  Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero è consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo 155, quarto comma.

 

ART.34. PAGAMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI

  All' articolo 197 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.1092 ,sono aggiunti i seguenti commi:

  E’ fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonché al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.

  Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma.

 

ART.35. ARROTONDAMENTO

  A decorrere dall'1 gennaio 1976 il primo comma dell' articolo 198 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 ,è sostituito dal seguente:

  L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato,per eccesso,a lire cinquecento.

 

ART.36. COPERTURA FINANZIARIA

  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,valutato per l'anno 1976 in 182.540 milioni di lire,si provvede con il maggior gettito contributivo comportato dalla legge stessa e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

  Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare,con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio.

 

ART.37.

  In nessun caso il livello del trattamento pensionistico considerato dalla presente legge può superare il 100 per cento della retribuzione goduta di fatto,ivi incluse le indennità particolari.

  La presente legge,munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data A Roma,Addì 29 Aprile 1976
Leone
Moro - Colombo -
Andreotti
Visto,Il Guardasigilli:Bonifacio


Annesso A

TABELLA A PENSIONI NORMALI DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

omissis


 

TABELLA B

 PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

Pensioni privilegiate ordinarie tabellari

GRADI

Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del C.E.M.M., primo aviere scelto.

Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale.

Soldato, comune di II classe del C.E.M.M., aviere.

PRIMA CATEGORIA

829.500

792.500

735.000

SECONDA CATEGORIA

746.500

713.500

661.500

TERZA CATEGORIA

664.000

634.000

588.000

QUARTA CATEGORIA

581.000

555.000

514.500

QUINTA CATEGORIA

498.000

475.500

441.000

SESTA CATEGORIA

415.000

396.500

367.500

SETTIMA CATEGORIA

332.000

317.000

294.000

OTTAVA CATEGORIA

249.000

238.000

220.500