Il CONDAV - Art. 118 |
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COSTITUZIONE ITALIANA
testo in vigore dal: 1-12-2001
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Cittą metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)
e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Cittą metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attivitą di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietą.
(1) Articolo cosi' modificato con l'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre
2001, n. 248).
Il testo originario dell'art. 118 disponeva: "Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie
elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere
attribuite dalla leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato puo' con legge
delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le
sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi
dei loro uffici".
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